Condizioni Generali
1. OGGETTO DEL CONTRATTO -
Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i Clienti, così come definito ed individuato dal Decreto Legislativo n. 206/2005 meglio conosciuto come “Codice del Consumo”. Il Contratto si intende perfezionato tra il Fornitore ed il Cliente con la sottoscrizione della Proposta e delle Condizioni Generali. Gli effetti del Contratto decorrono dal giorno 1 del mese successivo alla data di sottoscrizione. L’oggetto del Contratto è costituito dal complesso di servizi informatici che il Fornitore si impegna ad erogare, dettagliatamente descritti nella Proposta o acquisto (evidenziata nel sito web di riferimento, nel caso specifico www.storiafamigliare.com) , mediante la propria organizzazione aziendale, i propri mezzi, il personale dipendente, i collaboratori a qualsivoglia titolo, le terze imprese ed ogni e qualsivoglia risorsa qualificata dotata di specializzazione tecnica necessaria e sufficiente.
2. RISORSE E COOPERAZIONE DEL CLIENTE
Il Cliente comunicherà tempestivamente e correttamente al Fornitore le circostanze, la documentazione, le informazioni e in genere tutti i dati rilevanti per l’esecuzione del presente contratto. Nell’eventualità che alcune apparecchiature di supporto, secondo l’accordo delle Parti, dovessero venire ubicate presso i locali del Cliente, quest’ultimo provvederà, sopportandone i costi, a mettere a disposizione lo spazio necessario, i collegamenti, l’energia, il condizionamento, le apparecchiature di sicurezza, il materiale di consumo, i collegamenti telefonici, fax, trasmissione dati, la cancelleria, i posti di lavoro attrezzati, la sorveglianza, la modulistica e quant’altro necessario alle stazioni di lavoro dei propri dipendenti ivi compresa la posta elettronica interna e la distribuzione degli stampati e altro materiale occorrente a tale scopo. Il Cliente impiegherà risorse idonee a garantire, nel rispetto dei piani di lavoro definiti e concordati, quanto necessario relativamente a: supporto alla fase di studio della propria organizzazione; supporto alla fase di analisi di dettaglio del proprio ambiente oggetto del trasferimento o adattamento; supporto alla realizzazione della fase di progettazione tecnica per il trasferimento delle competenze qui definite; predisposizione ambienti hardware, software di base, applicativo, cautele anti-virus per il trasferimento o per il trattamento dei dati; reperimento informazioni relative agli altri ambienti collegati che dovranno essere in qualche modo interfacciati; assistenza al Fornitore in fase di installazione e test del software nel nuovo ambiente di validazione; svolgimento delle attività sui sistemi centrali e periferici rese necessarie per l'attuazione del servizio; fornitura della documentazione esistente ed aggiornata, per la gestione del servizio.
3. SICUREZZA E BACK-UP
Ove fosse necessario per l’esecuzione del Contratto, su richiesta del Fornitore, il Cliente provvederà alle operazioni di back-up, al fine di assicurare la ripresa di dati, programmi e procedure dall’ultimo back-up utilizzabile, in tutti i casi di anomalie nell’esercizio del sistema e/o ogniqualvolta il Fornitore lo richieda. A tale scopo, il Cliente si impegna sin da ora a manlevare il Fornitore da ogni e qualsivoglia responsabilità, a qualunque titolo, per i danni eventualmente occorsi, anche a terzi, che dipendano o siano connessi all’operazione di back-up.
Si rende noto che per quanto riguarda la piattaforma e i servizi associati agli abbonamenti di www.storiafamigliare.com, i dati presenti sulle pagine indicizzate e/o create dagli utenti, saranno salvate su data center del provider di OVH.
4. LIVELLI DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Il Cliente provvederà, entro massimo 8 giorni dalla data di attivazione dei servizi indicati nella Proposta alla verifica di rispondenza del servizio erogato alle specifiche tecniche e funzionali concordate con il Fornitore. L’assenza di segnalazioni di non rispondenza del servizio alle specifiche funzionali e tecniche entro il termine di cui prima varrà come intervenuta accettazione da parte del Cliente.
Eventuali contestazioni sulla rispondenza del servizio prestato alle specifiche tecniche saranno segnalate dal Cliente al Fornitore a mezzo mail: as********@st**************.it al ricevimento di tale comunicazione, il Fornitore provvederà a verificare la natura e il fondamento delle contestazioni e – a seconda dei casi - ad ovviare alle carenze entro 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Entro 30 giorni dalla contestazione, il Fornitore si impegna a verificare il livello del servizio, con la collaborazione del Cliente. Resta inteso che i costi di detto intervento sono a carico del Cliente, ove l’evento contestato non dipenda da fatto del Fornitore. All’esito della verifica di cui sopra, le Parti potranno stabilire concordemente variazioni ai servizi prestati, tenuto conto degli eventuali oneri aggiuntivi che si potranno creare e che saranno oggetto di opportuna negoziazione.
5. RETE DI COMUNICAZIONE: RESPONSABILITA’ ED ONERI DI GESTIONE
Il Contratto per la somministrazione del servizio di rete di comunicazione verrà stipulato dal Cliente direttamente col Gestore. A tale riguardo, il Fornitore si impegna ad indicare al Cliente le specifiche del servizio da richiedere al Gestore. Il Fornitore si dichiara disponibile a supportare il Cliente nel corso del rapporto contrattuale con il Gestore, per la soluzione di eventuali problemi, per la notifica di contestazioni e la rilevazione degli inadempimenti, senza tuttavia sostituirsi al Cliente. Il Cliente sin da ora si impegna a manlevare il Fornitore da ogni e qualsivoglia responsabilità a qualunque titolo per danni occorsi anche a terzi che dipendano dal Gestore e che causino la sospensione e/o l’interruzione di taluno dei servizi resi dal Fornitore.
6. RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE E GARANZIE
Il Fornitore è responsabile per le difformità e i vizi della sua prestazione e per le anomalie sulla eventuale applicazione software.
Sono esclusi i casi di errori od omissioni determinanti del Cliente - anche nel trasferimento dei dati al Fornitore - o di malfunzionamento del software o delle configurazioni hardware imputabili esclusivamente al Cliente o qualora i programmi informativi non siano utilizzati dal Cliente conformemente alle istruzioni ricevute da Fornitore o qualora il Cliente abbia modificato il suo ambiente informativo, reti, server e workstation incluse, ad insaputa del Fornitore od abbia
comunque dato indicazioni errate od incomplete. Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e/o collaboratori che abbiano accesso ai locali del Cliente le norme comportamentali e di sicurezza vigenti opportunamente comunicate dal Cliente.
Il Fornitore garantisce altresì di avere la piena disponibilità giuridica del software e degli applicativi eventualmente forniti, riservando a sé la titolarità degli stessi anche nell’ipotesi in cui venissero creati su richiesta del Cliente. Il Cliente garantisce a sua volta la piena disponibilità giuridica dell’hardware e del software trasferiti in gestione od in proprietà al Fornitore ed informerà i suoi terzi fornitori per iscritto di tale trasferimento sollevando il Fornitore da ogni responsabilità. Pertanto il Cliente si impegna a manlevare, difendere e tener indenne il Fornitore da ogni e qualsivoglia responsabilità, costi e spese, ivi comprese quelle legali, derivanti da una qualsiasi azione promossa contro il Fornitore stesso in relazione ad eventuali contraffazioni di brevetti,
copyright e marchi o simili diritti di proprietà materiali ed intellettuali, derivanti dall’uso di apparecchiature, sistemi, prodotti, software o altre risorse fornite e messe a disposizione dal Cliente al Fornitore in base al Contratto.
7. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
Il Fornitore non assume responsabilità alcuna sul corretto funzionamento e sulle prestazioni promessi dai produttori del software di base fornito dal Cliente o da terzi fornitori del Cliente per creare gli ambienti operativi e gestionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sistemi operativi, software per data base, software per le reti, posta elettronica, applicazioni sviluppate in casa dal Cliente o da terzi per conto del Cliente, con esclusione di quelli sviluppati dal Fornitore). Con riferimento alle prestazioni del Fornitore, saranno ritenute cause di esonero da responsabilità in favore del predetto: le conseguenze derivanti da embargo, atti di guerra, provvedimenti ed atti delle Pubbliche Autorità, con esclusione dei provvedimenti adottati dalla Magistratura per inadempimenti a norme vincolanti; l’interruzione dell’energia elettrica, l’ interruzione, la sospensione o la soppressione degli allacciamenti alle linee di comunicazione offerti dal Gestore; gli scioperi delle terze parti coinvolte nell’erogazione del servizio relativo a questo Contratto, ivi compreso il personale del Cliente e quello del Fornitore. In tutti questi casi, comunque, le Parti faranno quanto ragionevolmente in loro potere per garantire il più sollecito e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, non appena rimosse le cause di sospensione o di interruzione.
8. RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il Cliente stipulerà a proprie spese i contratti con terze parti, su richiesta motivata del Fornitore, per l’acquisizione di hardware, software o servizi ausiliari necessari o utili alla prestazione del servizio, salvo diverse disposizioni. Il Cliente inoltre si rende responsabile dei dati forniti al Fornitore circa la completezza delle configurazioni hardware e software e delle misure di performance del proprio sistema informativo ove trasferito in gestione col Contratto.
Qualora fosse prevista l’installazione di apparecchiature del Fornitore o dei suoi fornitori presso le sedi del Cliente, il Cliente stesso dovrà: custodire le suddette apparecchiature con la diligenza del buon padre di famiglia e mantenerle in condizioni ambientali ottimali; garantire la titolarità di tutte le licenze, autorizzazioni e certificazioni necessarie per l’utilizzo delle suddette sedi (ad es.: concessioni edilizie, licenze di agibilità, nulla osta antincendio, etc.), mantenendo comunque a proprio carico tutti gli oneri, tasse, multe e spese necessarie al mantenimento di dette licenze ed autorizzazioni o a qualsiasi titolo derivanti da rapporti con autorità preposte al rilascio delle stesse; rispondere per deterioramento o perdita (inclusi incendi e furti) delle apparecchiature e relativo software anche se causati da terzi e rimborsare al Fornitore le spese sostenute a sostituzione e riparazione delle apparecchiature e relativo software, oltre all’eventuale maggior danno. Il Cliente si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e/o collaboratori o famigliari che abbiano accesso ai locali del Fornitore le norme comportamentali e di sicurezza vigenti opportunamente comunicate dal Fornitore.
Abbonamenti previsti con pacchetto annuale (www.storiafamigliare.com)
Il cliente, con l’acquisto di uno degli abbonamenti scelti (Basic, Standard, Lux) nel progetto nominato “Storia Famigliare”, si impegna in prima persona o come diretto/indiretto parente del presunto defunto, ad inserire nel proprio spazio web creato prestabilito ed attivato dal fornitore (https://www.storiafamigliare.com/nomecognome) tutte le informazioni del proprio antenato defunto, corredato di testi, date, documenti, foto, video e qualsiasi altra informazione veritiera in suo possesso o tramite informazioni ricevute dai parenti in vita o tramite ricerche genealogiche effettuate.
Nel caso in cui, alcuni famigliari della pagina creata, legata ad un defunto, non siano d’accordo sulla messa on line o alla pubblicazione di tutto o parte dl materiale riguardante dati sensibili del “defunto”, sarà cura del titolare dell’abbonamento, trovare personalmente un accordo con i propri famigliari al fine di procedere con l’indicizzazione della pagina e alla messa on line di tutto il materiale.
Il fornitore in nessun caso si riterrà responsabile della pagina creata e di tutti il materiale in essa contenuto.
Il fornitore si riserva il diritto di verificare e rimuovere tutto il materiale che riterrà inappropriato, volgare, falso o offensivo verso il proprio pubblico, comunicando al titolare dell’abbonamento tramite mail.
Il cliente o abbonato, dietro sua autorizzazione della privacy e consenso marketing del fornitore, in fase di acquisto dell’abbonamento e di iscrizione, conferma la propria adesione a ricevere mail o sms informativi (tramite specifico software sms hosting) in merito ai servizi erogati e alle notifiche riguardanti il proprio antenato che in qualche modo ricorda date importanti o eventi.
Nel caso in cui il cliente (titolare dell’abbonamento) volesse coinvolgere parenti associati al defunto, per fargli usufruire del servizio di inoltro di sms “evocativi” (costo sempre compreso nell’abbonamento) il cliente dovrà far conoscere il progetto di storia famigliare inviando quantomeno il link della pagina indicizzata (www.storiafamigliare.com/nomecognome) creata del proprio defunto, e far approvare (tramite pagina e link predisposto nel sito web) l’eventuale persona a ricevere sms “evocativi” (consenso marketing e privacy) pena il blocco del servizio.
Il nuovo nominativo con numero di cellulare associato verrà legato alla piattaforma di sms e riceverà da quel momento gli sms “evocativi”.
9. SOFTWARE NECESSARIO ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Tutti i software e gli applicativi ivi compresi quelli creati dal Fornitore per soddisfare esigenze del Cliente potranno essere concessi al Cliente in licenza non esclusiva per un tempo determinato che non ecceda comunque la durata del Contratto, salvo ogni patto contrario.
La titolarità di qualsivoglia prodotto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizio e/o applicativo e/o software) oggetto del Contratto è riservata al Fornitore e questi potrà trasferirla solo in caso di integrale pagamento dello stesso da parte del Cliente. Ove fosse necessario ai fini dell’esecuzione del Contratto, nel caso di software di proprietà di terzi, il Cliente si impegna ad acquisirne la licenza d’uso. Ove ciò non avvenisse, il Cliente sin da ora si impegna a manlevare il Fornitore da ogni e qualsivoglia responsabilità a qualunque titolo per danni occorsi anche a terzi, derivanti dall’ impossibilità ovvero dal ritardo nel prestare il servizio cui il software era necessario. È fatto obbligo al Cliente, salvo patto contrario, di provvedere alle necessarie attività di
assistenza, manutenzione, modifica, test e validazione del software applicativo di cui è titolare. Nel caso il cambio o la modifica del software applicativo del Cliente rendesse necessario l’aggiornamento di altri software di base e d’ambiente ad esso collegati, il Cliente ed il Fornitore valuteranno congiuntamente l’impegno richiesto in termini economici e temporali.
10. TITOLARITA’ DEI DIRITTI DEL SOFTWARE E HARDWARE UTILIZZATI
Le Parti si impegnano reciprocamente, e per quanto di rispettiva competenza, a salvaguardare e a tenere indenne l’altro contraente di tutti i costi, i danni e le spese, comprese quelle legali, che derivassero da una qualsiasi azione promossa da terzi in relazione a pretese violazioni di brevetti, diritti di proprietà intellettuale, diffusione di dati riservati, verificatisi in dipendenza della gestione e dalla fornitura dei servizi oggetto del Contratto.
La manutenzione e le spese di utenza delle apparecchiature e relativo software necessarie per l’erogazione dei servizi, di proprietà del Fornitore, ove ubicate presso i locali del Fornitore, saranno a carico dello stesso. E’ fatta eccezione per le seguenti apparecchiature e relative spese per le quali si rimanda agli eventuali specifici accordi contenuti nella Proposta od in allegati: apparecchiature di proprietà del Fornitore installate presso il Cliente, indicante codice apparecchiatura, descrizione e ubicazione; apparecchiature concernenti le reti trasmissione dati (linee, modem, etc) utilizzate dal Cliente, indicante il fornitore, l’eventuale codice di individuazione, la descrizione e l’ ubicazione; apparecchiature di proprietà del Cliente ed installate presso il Fornitore, indicante codice apparecchiatura fornitore, descrizione ed ubicazione; apparecchiature di proprietà del Cliente ed installate presso il Cliente ma gestite dal Fornitore, indicante codice apparecchiatura, fornitore, descrizione ed ubicazione. Il Fornitore potrà migliorare l’efficienza della prestazione delle proprie attività, a condizione che tali azioni non interferiscano negativamente sui livelli di servizio e sulle attività del Cliente.
A tale scopo, il Fornitore opererà congiuntamente con il Cliente per valutare le conseguenze eventuali di tali azioni sulle attività del Cliente.
In ogni caso non verranno addebitati al Cliente costi aggiuntivi per le modifiche adottate dal Fornitore allo scopo di ottimizzare le proprie prestazioni.
È riservata al Fornitore la titolarità di idee, concetti, know-how o tecniche relativi alla elaborazione e trasmissione dati, che abbia sviluppato nel corso dell’esecuzione delle attività relative al Contratto, ancorché portati a conoscenza del Cliente.
11. DOMINI HOSTING ED E-MAIL
In fase di nuova acquisizione di NOME DOMINIO/HOSTING/MAIL o in fase di cambio provider, la proprietà degli stessi, sarà sempre e in ogni caso del Fornitore, fino al rilascio o alla scadenza del contratto non rinnovato. Il passaggio della proprietà definitiva del dominio al cliente, avverrà tramite procedura “AUTH CODE”, quest’ultimo generato dal provider stesso e sarà effettuato dal Fornitore, solo ed esclusivamente nel caso in cui il Cliente abbia chiuso ogni sospeso, di qualsivoglia entità, nei confronti dello stesso.
Nel caso in cui il cliente abbia già, in fase di acquisizione, un dominio registrato a suo nome su un provider diverso da quello utilizzato dal Fornitore, si dovrà provvedere necessariamente al back-up del sito web con cambio provider e intestazione della proprietà al Fornitore.
12. RISERVATEZZA
Il Fornitore non è a conoscenza né altrimenti dispone di qualsivoglia password o chiave di accesso: pertanto, il Cliente avrà cura di stabilire le password e il novero delle autorizzazioni per l’accesso al sistema informativo, le trasmetterà al Fornitore solo su richiesta ed avrà l’onere di modificarle dopo che questi ne abbia fatto uso nell’esecuzione del Contratto, all’uopo mallevandolo sin da ora da qualsivoglia responsabilità per danni, anche causati a terzi,
derivanti da accessi illegittimi, anche di ignoti. Il Fornitore si mette a disposizione del Cliente qualora quest’ultimo avesse bisogno di supporto
per definire il regime operativo e le procedure di sicurezza nell’accesso ai dati, alle transazioni e alle reti di comunicazione. Il Fornitore dovrà assicurare (in ciò assumendo anche l’impegno per il fatto del proprio dipendente e/o collaboratore e/o subappaltatore) la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how, del software di cui verrà a disporre per dare esecuzione al Contratto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione, di qualsiasi natura, del Cliente o predisposta da terzi (inclusi dipendenti e promotori) nell’interesse del Cliente.
Il Fornitore e il Cliente sono tenuti ad assumere le misure di sicurezza e di protezione necessarie, sia all’interno della propria organizzazione, sia nello svolgimento di attività che comportino contatti con i terzi, a garantire la riservatezza dei dati e a garantire l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati riservati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
13. ASSICURAZIONI
Il Fornitore dichiara di essere titolare di opportuna polizza assicurativa, in corso di validità, con la quale si impegna a manlevare e tenere indenne da responsabilità il Cliente, nell’ipotesi di qualsivoglia danno occorso a quest’ultimo nell’esecuzione del Contratto, per fatto imputabile al Fornitore o a soggetti a qualsivoglia titolo riconducibili al Fornitore stesso, incaricati dell’esecuzione di uno o più servizi, o parte di uno dei servizi offerti.
14. SUBAPPALTO
Ferma restando la responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente per l’esecuzione delle attività previste nel Contratto ed il richiamo alle norme di legge in quanto compatibili e/o imperative, il Cliente sin da ora autorizza il Fornitore a subappaltare uno o più o tutti i servizi offerti, ovvero parte di un servizio, purché ciò non arrechi pregiudizio al regolare svolgimento delle attività del Cliente. Inoltre, il Cliente dichiara di essere stato informato ed accetta che il Fornitore nell’esecuzione del Contratto avrà la facoltà di avvalersi di collaboratori a qualsivoglia titolo e/o terze imprese per eseguire uno o più servizi, ovvero parte di un servizio tra quelli offerti, in favore del Cliente.
15. COMPENSO
Il corrispettivo del Contratto è da intendersi unitario ed annuale e può essere versato sia in un’unica soluzione anticipata, oppure, salvo diversi accordi con il Fornitore, in modalità mensile, ovvero frazionato. In ogni caso è assoggettato a rivalutazione secondo gli incrementi ISTAT.
Le Parti reciprocamente si danno atto che l’eventuale cessazione, cancellazione, soppressione di uno o più servizi non potrà comportare l’automatico frazionamento aritmetico del corrispettivo, ma lo stesso dovrà essere oggetto di una trattativa delle Parti. Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento di tutte le spese vive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasferta, viaggio, marche da bollo, contributi di legge) sostenute dal Fornitore e finalizzate o strumentali, direttamente od indirettamente, all’esecuzione del Contratto.
16. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il Cliente si obbliga al pagamento del corrispettivo secondo modalità e termini specificamente indicati nella Proposta.
Il corrispettivo dovrà essere versato a mezzo CARTA DI CREDITO SUL CC di STRIPE del Fornitore, a presentazione di fattura. Nel caso di rate mensili anticipate, o nel caso di rate trimestrali anticipate, il pagamento o transazione, dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese successivo. Nel caso di prima attivazione del Contratto, il Cliente ha la facoltà di provvedere al pagamento all’atto della sottoscrizione secondo le modalità sopra descritte oppure alternativamente tramite bonifico bancario, comunque entro e non oltre le 48 ore dal ricevimento della fattura.
Nel caso in cui il Cliente, per qualsiasi motivo, abbia difficoltà a saldare con la CARTA DI CREDITO, la rata, le rate mensili mancanti (nel caso di pagamento trimestrale anticipato) o qualsiasi altro importo dovuto al Fornitore, potrà provvedere ad effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 48 ore dal ricevimento della fattura elettronica. Sarà obbligatorio l’inoltro a mezzo mail, dell’avvenuto pagamento inviando CRO di riferimento bonifico al Fornitore alla seguente e-mail: am*************@st**************.it
Si informa che per ogni giorno di ritardo di pagamento, il Fornitore si avvarrà della facoltà di applicare una penale di € 5 giornaliere. Tale importo, verrà inserito sulla successiva fattura con la descrizione specificata “ mora per ritardo pagamento”.
17. DURATA DEL CONTRATTO
Con la sottoscrizione della Proposta e delle presenti Condizioni Generali, le Parti si assumono reciprocamente i diritti e gli obblighi ivi contemplati, con ogni effetto di legge. Il Contratto ha la durata di 1 (un) anno con decorrenza dal giorno 1 del mese successivo alla data di sottoscrizione e si rinnova tacitamente tra le Parti alle medesime condizioni, salvo che una delle Parti non abbia comunicato all’altra la disdetta, a mezzo di posta elettronica certificata o mail con preavviso di 3 (tre) mesi dalla scadenza. In caso di disdetta, è comunque facoltà delle Parti di concordare una proroga del Contratto per un periodo massimo di 3 mesi. Ove il Contratto dovesse proseguire oltre detto periodo di proroga, lo stesso si intenderà automaticamente rinnovato per il periodo di 1 (un) anno senza soluzione di continuità con l’anno precedente e con assorbimento del trimestre di proroga. In tutti i casi di rinnovo automatico del Contratto, il Fornitore si riserva il diritto di applicare al Cliente delle nuove condizioni economiche. A fronte della proroga, il Cliente è tenuto al pagamento in via anticipata di una somma da concordarsi previamente col Fornitore e da versarsi entro e non oltre il giorno 20. Detta somma verrà imputata a prima rata trimestrale in caso di rinnovo del Contratto. In qualsivoglia caso di recesso o di risoluzione o scioglimento a qualsivoglia titolo, sono dovuti al Fornitore il corrispettivo annuale derivante dal Contratto e quegli ulteriori comunque maturati nell’esecuzione del Contratto stesso, oltre alle spese ed all’eventuale risarcimento del danno.
18. VARIAZIONI
Ove il Contratto sia in corso di esecuzione, il Cliente potrà chiedere, oppure il Fornitore proporre, modifiche nelle modalità di prestazione o nel contenuto delle attività, cui corrisponderà la relativa variazione economica. Se durante la fase di predisposizione o somministrazione del servizio si rendessero necessarie modifiche al Contratto a seguito di nuove situazioni emerse e non previste, o non disciplinate, o di nuove esigenze espresse dal Cliente e nel caso in cui tali corrispettivi non fossero stati già previsti, il Fornitore comunicherà al Cliente entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dello stesso, o contemporaneamente alla presentazione della nuova Proposta, i corrispettivi e le altre condizioni per l’attuazione di tali modifiche.
La nuova Proposta, fatta a norma dei commi che precedono, assume efficacia obbligatoria e vincolante per le Parti con la sottoscrizione da parte del Cliente entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della nuova Proposta: restano valide le clausole di cui alla precedente Proposta che non siano state modificate. Parimenti, restano valide ed efficaci le Condizioni Generali già accettate e sottoscritte ed in quanto compatibili. Rimane, infine, invariata la naturale scadenza del Contratto cui la Nuova Proposta accede a formarne parte integrante. Nelle more di tale accettazione, il Fornitore continuerà ad eseguire le attività secondo le modalità stabilite nel Contratto. Qualora ciò non fosse possibile, per fatto non imputabile al Fornitore, il Cliente sin da ora si impegna a manlevare il Fornitore da qualsivoglia responsabilità a qualunque titolo, anche verso terzi, che dipenda o sia comunque connessa all’ impossibilità di eseguire le attività in attesa di modifica. Ai fini della conservazione del Contratto, le Parti si danno atto che la cessazione, a qualunque
motivo dovuta, con riferimento a talune prestazioni di servizio dedotte in Contratto, non comporta necessariamente lo scioglimento del rapporto in atto con il Fornitore con riguardo agli ulteriori servizi offerti, ma il Fornitore si riserva il diritto di recedere dal Contratto ove i servizi residui non siano remunerativi delle risorse impegnate e si impegna pertanto a manifestare la volontà di recedere entro 8(otto)giorni dalla mancata accettazione della modifica da parte del
Cliente.
19. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione dei servizi qualora il Cliente non provveda al pagamento di almeno 3 (tre) rate anche non consecutive o di 1 (un) trimestre nell’arco di un anno, in base alla soluzione di pagamento prescelta (rispettivamente, mensile o trimestrale).
A tale proposito, il Fornitore avrà l’onere di comunicare la sospensione a mezzo di posta elettronica certificata, da valersi a tutti gli effetti di legge quale formale costituzione in mora, ivi dando termine di 8(otto)giorni per sanare la morosità. Al fine di evitare la sospensione, il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto e di darne comunicazione al Fornitore a mezzo di posta elettronica certificata entro e non oltre il termine di cui al comma che precede. In ogni caso, sono dovuti al Fornitore i costi di riattivazione pari al 10% (dieci percento) di quanto dovuto. Il Fornitore non è responsabile e a tale scopo il Cliente espressamente lo manleva, per danni e spese a qualsivoglia titolo derivanti al Cliente o a terzi per effetto di detta sospensione.
20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Contratto si risolve automaticamente e di diritto allorquando si verifichi alternativamente una delle seguenti circostanze:
- il mancato pagamento di almeno 2 (due) rate mensili anche non consecutive o 1 (un) trimestre nell’arco dello stesso anno, in base alla soluzione di pagamento prescelta (rispettivamente, mensile o trimestrale), salvo che non venga effettuata la sanatoria a norma dell’articolo che precede;
- la violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 11 del Contratto;
- dichiarazione di fallimento, apertura di una procedura concausale, messa in liquidazione anche volontaria.
A tale riguardo, la Parte che vi abbia interesse ha l’onere di comunicare tempestivamente all’ altra a mezzo di posta elettronica certificata la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. Fermo quanto previsto all’art. 16 u.c., in caso di risoluzione per fatto imputabile al Cliente, quest’ultimo tenuto al pagamento in favore del Fornitore del corrispettivo annuale e di tutte le ulteriori somme maturate, oltre spese ed eventuali danni.
21. LEGGE APPLICABILE, CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE
Il Contratto è regolato e dovrà essere interpretato secondo la Legge Italiana. Per ogni controversia che sorga in relazione all’esistenza, interpretazione, validità, efficacia od esecuzione del Contratto, sarà territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Roma. Ferma l’imperatività delle norme poste dalla Legge n. 162/2014 e ss.mm.ii. in materia di negoziazione assistita obbligatoria, la lite che dovesse vertere su domande di pagamento di somme superiori ad € 50.000,00 (cinquantamila euro) a qualsivoglia titolo sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri.
Ciascuna delle Parti provvederà alla nomina di un arbitro, mentre il terzo arbitro, che fungerà da Presidente, sarà nominato di comune accordo dai primi due arbitri, ovvero, in assenza di accordo nel termine di venti giorni di calendario dalla nomina dei primi due arbitri, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della Parte più diligente. Il Presidente del Tribunale di Roma sarà altresì competente a nominare l'arbitro di Parte, ove la Parte interessata non vi abbia provveduto nel termine di venti giorni di calendario dal ricevimento della notifica della nomina dell’arbitro di controparte, e a provvedere alla sostituzione dell’arbitro nominato, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo. Il Collegio Arbitrale avrà sede a Roma, deciderà secondo diritto e avrà facoltà di regolare, nelle forme ritenute più opportune, la procedura arbitrale, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Collegio Arbitrale altresì determinerà le spese del giudizio e l’imputazione delle stesse all’una o all’altra delle Parti. Il Collegio Arbitrale fisserà, nel rispetto delle parametri forensi in corso di validità, che s’ intendono estesi anche ai componenti il Collegio che non abbiano la qualifica di avvocati, la misura dei propri compensi.
Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo, l’instaurazione della procedura arbitrale ed il suo svolgimento saranno regolate dalle corrispondenti norme contenute nel codice di procedura civile.
22. MISCELLANEA
Qualsiasi modifica del Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti. Qualsiasi comunicazione richiesta o prevista dal Contratto dovrà essere effettuata a mezzo di posta elettronica certificata e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento
della relativa ricevuta di consegna all’indirizzo indicato nella Proposta ovvero, in mancanza, all’indirizzo risultante dai registri della C.C.I.A.A. di iscrizione.
L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contrattuali non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
Le Parti si obbligano a mantenere riserbo assoluto in ordine al Contratto, ai termini e alle condizioni dello stesso e a quant’altro formi oggetto di pattuizione.
Sono esclusi dagli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo: la comunicazione delle informazioni e documenti di cui sopra a dipendenti, amministratori, revisori e consulenti delle Parti; le comunicazioni necessarie per eseguire il Contratto o far valere i diritti derivanti dal Contratto stesso; qualsiasi informazione che sia di pubblico dominio, se tale fatto non è dovuto alla violazione del presente articolo; le informazioni che una delle Parti sia tenuta a comunicare ad una o più Autorità amministrative, governative o di altra natura, nazionali e/o comunitarie, ai sensi della Legge applicabile, nazionale o comunitaria, o per ordine delle medesime Autorità. Le Parti si impegnano a sottoscrivere e scambiare tutti gli atti e documenti ed a provvedere ad ogni adempimento ed a fare quant’altro necessario al fine di adempiere e dare esecuzione al Contratto, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.